Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata all'accrescimento delle opportunità di affermazione delle aspettative sociali, culturali ed economiche delle giovani generazioni, nel rispetto degli orientamenti e della personalità dei singoli, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
      2. Lo Stato adotta le misure necessarie per il sostegno e la realizzazione, anche in collaborazione con le regioni e le autonomie locali, delle finalità di cui al comma 1.